La legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) reintroduce la rivalutazione di partecipazioni e terreni detenuti al 1° gennaio 2023, con il pagamento dell’imposta sostitutiva del 16% (fissata nella misura del 14% per l’anno 2022) e la redazione e il giuramento della perizia di stima entro il 15 novembre 2023.
La novità rispetto alle disposizioni previste per l’anno 2022 risiede nella possibilità di rideterminare il valore di acquisto non solo di terreni e partecipazioni non negoziate, ma anche delle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati.
L’imposta sostitutiva deve essere calcolata sull’intero valore della perizia per i terreni e i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, mentre deve essere tenuto in considerazione il valore normale determinato ai sensi dell’art. 9, comma 4, lettera a), TUIR, con riferimento al mese di dicembre 2022, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, ossia sulla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022, per le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.
L’imposta sostitutiva può essere versata in un’unica soluzione entro il 15 novembre 2023 o in forma rateale in tre rate dello stesso ammontare, versando gli interessi nella misura del 3%.