Il Decreto-legge n. 145 del 18 ottobre 2023, art. 4 introduce – limitatamente ad alcuni contribuenti la possibilità di posticipare e frazionare il versamento dovuto. Nello specifico, per il solo periodo d’imposta 2023, sono state introdotte due importanti novità per alcuni contribuenti in merito al versamento del secondo acconto delle imposte dovute sulla base della dichiarazione dei redditi:
- Proroga della scadenza del versamento al 16 gennaio 2024 (non più 30 novembre 2023);
- Possibilità di rateizzazione del versamento in cinque rate mensili.
SOGGETTI INTERESSATI
Tale possibilità è concessa:
- esclusivamente alle persone fisiche titolari di partita IVA (imprese e professionisti, anche in regime forfettario);
- a condizione che nel periodo di imposta precedente abbiano dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro.
Dunque, sono escluse le persone fisiche non titolari di partita IVA (anche se soci o collaboratori/coadiuvanti di impresa familiare) e tutte le società e gli enti.
VERSAMENTI COINVOLTI
Ai sensi dell’art. 4 del D.L. 145/2023, rientrano nella possibilità di posticipo del versamento e di rateizzazione i versamenti di:
- IRPEF;
- Imposte sostitutive IRPEF, quali cedolare secca, imposte regime forfetario e di vantaggio, IVIE, IVAFE.
Sono espressamente esclusi dalla proroga i contributi previdenziali e assistenziali (INPS) e dei premi assicurativi INAIL.
TERMINI
Laddove il contribuente rientri nelle casistiche di cui al punto precedente, lo stesso potrà posticipare al 16 gennaio 2024 il versamento del secondo acconto per l’anno d’imposta 2023.
Il contribuente potrà, inoltre, decidere tra il versamento in soluzione unica entro il 16 gennaio 2024 (senza pagamento di sanzioni o interessi) e il versamento in 5 rate di pari importo, la prima con scadenza il 16 gennaio 2024, e le successive ogni 16 del mese.
In caso si opti per la rateizzazione, non sono dovute sanzioni, tuttavia, a partire dalla seconda rata saranno dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo.