L’art. 20 del D.L. 48/2023 ha previsto che per il periodo d’imposta 2023, in deroga alle norme ordinarie, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 3.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli a carico, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale (c.d. fringe benefit). Il limite di 3.000 euro si applica solo se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli. Resta fisso il limite pari ad euro 258,23 per i lavoratori senza figli a carico.
SOGGETTI:
La norma è rivolta ai lavoratori dipendenti che dichiarano di avere figli a carico; pertanto, sono esclusi tutti i lavoratori che non hanno figli a carico, compresi coloro i quali sostengono spese per i figli non più a carico.
Rientrano tra i beneficiari anche i titolari di reddito assimilato a quello da lavoro dipendente, quali ad esempio i collaboratori e gli amministratori delle società di capitali.
Si precisa che un figlio è considerato fiscalmente a carico qualora possieda un reddito inferiore ad euro 2.840,51, innalzato ad euro 4.000,00 per i figli di età inferiore ai 24 anni, verificando il superamento o meno del limite alla data del 31 dicembre 2023.
L’agevolazione è riconosciuta in misura intera a ciascuno genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi. L’agevolazione spetta anche ai lavoratori che non beneficiano della detrazione per figli fiscalmente a carico perché beneficiari dell’assegno unico e universale. L’agevolazione spetta ad entrambi i genitori anche nel caso in cui l’intera detrazione venga attribuita al genitore con il reddito più elevato.
LIMITE:
È confermato anche per l’anno 2023 l’innalzamento della soglia di esenzione per i fringe benefit (da euro 258,30 ad euro 3.000,00), riservato esclusivamente ai lavoratori dipendenti con figli a carico.
Nel caso in cui la soglia dei 3.000 euro venga superata (258,30 per i lavoratori dipendenti senza figlia carico), l’intero valore concorre alla formazione del reddito del lavoratore, non solo la quota eccedente.
OGGETTO:
Rientrano nel nuovo limite le erogazioni effettuate in natura e gli importi monetari pagati o rimborsati al lavoratore, anche per le somme erogate o rimborsate per il pagamento di bollette del servizio idrico, elettrico e del gas.
ADEMPIMENTI:
- I datori di lavoro sono tenuti a informare le rappresentanze sindacali unitarie (RSU) se presenti attraverso una comunicazione preventiva;
- i lavoratori devono fornire ai datori di lavoro una dichiarazione che attesti il diritto d’accesso al beneficio indicando il codice fiscale di ciascun figlio.
ULTERIORI CHIARIMENTI:
- Qualora venisse meno il rispetto dei requisiti, il lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente il datore di lavoro per recuperare a tassazione gli importi che hanno beneficiato dell’esenzione entro la data di scadenza prevista per il conguaglio di fine anno;
- L’agevolazione è cumulabile con il c.d. bonus carburante. In altre parole, il lavoratore può beneficiare di entrambi gli incentivi (3.000 euro di fringe benefit + 200 euro di bonus carburante). Si segnala che mentre è prevista l’esenzione sia fiscale che contributiva per i fringe benefit, per il bonus carburante è prevista la sola esenzione fiscale, restando imponibile ai fini contributivi.