L’art. 3, comma 3, del D. Lgs n. 175 del 21 novembre 2014 prevede che gli operatori sanitari abbiano l’obbligo di comunicare al Sistema Tessera Sanitaria mettendo a disposizione dell’Agenzia delle Entrate alcune informazioni necessarie alla compilazione dei modelli 730 e Redditi PF precompilati.
Nello specifico, la norma prevede che “ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, inviano al Sistema tessera sanitaria […] i dati relativi alle prestazioni erogate […] ai fini della loro messa a disposizione dell’Agenzia delle entrate.”
SOGGETTI OBBLIGATI ALLA TRASMISSIONE DEI DATI:
La platea dei soggetti tenuti alla trasmissione dei dati è ampia e comprende farmacie, strutture specialistiche pubbliche e private accreditate, gli iscritti all’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri, strutture autorizzate alla vendita al dettaglio dei medicinali veterinari, parafarmacie, ottici, iscritti agli albi professionali degli psicologi, infermieri, ostetrici, medici veterinari, tecnici sanitari di radiologia medica, gli iscritti all’albo dei biologi, tecnico sanitario di laboratorio biomedico, gli iscritti ai nuovi Albi Professionali tra i quali tecnico audiometrista, il tecnico audioprotesista, tecnico ortopedico, dietista, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, igienista dentale, fisioterapista, logopedista, podologo, ortottista e assistente di oftalmologia, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, tecnico della riabilitazione psichiatrica, terapista occupazionale, educatore professionale, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, assistente sanitario.
DATI OGGETTO DI COMUNICAZIONE:
Devono essere comunicate le spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche inerenti l’acquisto di medicinali, l’acquisto o l’affitto di protesi sanitarie o dispositivi medici CE, le spese per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale esclusi gli interventi di chirurgia estetica, per visite mediche generiche e specialistiche, per analisi, per indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, per ricoveri per operazioni chirurgiche e degenze, per cure termali previa prescrizione medica, per prestazioni chirurgiche e interventi di chirurgia, certificazioni mediche e altre spese sanitarie.
SANZIONI:
In caso di omesso, tardivo o errato invio dei dati di spesa sanitaria al S.T.S. da parte dei professionisti sanitari interessati dall’adempimento, si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, con un massimo di euro 50.000.
Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000.
TERMINI PER LA COMUNICAZIONE:
Anche per l’anno 2024 la cadenza della trasmissione resta semestrale, pertanto le prossime scadenze sono le seguenti:
- Entro il 31 gennaio 2024 devono essere comunicate le spese sostenute nel secondo semestre 2023;
- Entro il 30 settembre 2024 devono essere comunicate le spese sostenute nel secondo semestre 2023.